Art. 1 – Denominazione e sede
- È costituita in Montecarlo (LU), con sede legale in Via di Mazzone 3/a un’associazione culturale di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata “Gocce di Energia -Associazione di Promozione Sociale” altrimenti abbreviabile in “Gocce di Energia APS” . Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall’assemblea dei soci.
- Il Logo dell’associazione è rappresentato da un albero stilizzato verde con foglie con alla sua sinistra la scritta Gocce di Energia Il logo potrà essere depositato presso gli organi preposti al fine di tutelarne i requisiti secondo la normativa vigente.
Art. 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall’associazione.
2. L’associazione si prefigge di promuovere il potenziamento dell’Essere Umano attraverso la diffusione di progetti culturali di vario genere e della divulgazione, pratica e studio delle discipline olistiche che promuovono il benessere globale della persona e contribuiscono a mantenerne l’equilibrio psicofisico e la sintonia con il cosmo, l’ambiente e con il sé superiore.
Si prefigge la pratica, lo studio e la divulgazione di Discipline Bio-naturali, quali Yoga, Qi Gong, Reiki, tecniche energetiche e di rilassamento in tutte le loro varie forme e nei loro vari aspetti di filosofia integrativa dello sviluppo del corpo, della mente e dello spirito e di trasferirne l’applicazione nel vivere quotidiano.
In particolare l’Associazione ha le seguenti finalità
- Promuovere attività e iniziative utili, sotto il profilo teorico e pratico, alla crescita culturale, del potenziale umano ed al benessere psico-fisico dei propri soci;
- Diffondere la cultura e la pratica dello Yoga, del Qi Gong, Reiki e delle varie tecniche energetiche e di rilassamento del corpo e della mente, attraverso corsi, seminari e incontri di informazione e formazione.
- Divulgare pratiche per la salute e il benessere generale della persona attraverso corsi, conferenze, tenuti da riconosciuti professionisti del settore sanitario e psico-formativo;
- Promuovere attività e iniziative inerenti il benessere psico-fisico attraverso tutte le attività e discipline olistiche;
- Organizzare eventi di beneficenza;
- Istituire corsi specifici per il recupero del benessere psicofisico attraverso l’esperienza del proprio corpo ed una maggiore consapevolezza di sé, in particolare mediante corsi e sedute di yoga,QI Gong, ayurveda, shiatsu, Reiki, bilanciamento cranio sacrale e terapie bio-naturali in genere;
- Promuovere iniziative e azioni afferenti il settore sociale, culturale, sportivo, danza e movimenti del corpo, e ricreativo in genere;
- Organizzare un centro lettura con possibilità di presentazione di libri e discussione di testi inerenti l’oggetto sociale;
- Pubblicare articoli, riviste, newsletter, libri anche attraverso tecnologia in rete e socialmedia, nonché sussidi audiovisivi inerenti l’oggetto sociale;
- Organizzare in Italia e all’estero, gite, viaggi, soggiorni di studio-svago e pratiche nelle discipline descritte nell’oggetto sociale;
- Svolgere attività di ricerca, formazione, elaborazione progettuale, comunicazione e aggiornamento con speciale riguardo a temi di natura pedagogica, psicologica, didattica, sociale, educazione della salute, educazione motoria, educazione alimentare, psicomotricità, educazione ambientale, ecologia, cultura, valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e delle tradizioni locali, letture di approfondimento e discussioni su temi di ogni genere;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire immobili o spazi pubblici/privati, tra cui impianti sportivi, ricreativi e culturali ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, centri di aggregazione o altro, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative che promuovano lo sviluppo e l’ampliamento dello scopo dell’Associazione;
- Eventualmente esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.
Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali; potrà infine appoggiare programmi e iniziative di altre associazioni private e/o Pubbliche i cui scopi sociali siano affini ai propri.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri soci, ma può anche attingere in ambito di formatori di chiara fama che prestano la loro attività dietro compenso stabilito.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche e/o giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette al consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito ed eventuale regolamento associativo.
Art. 6 – Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art.24 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea..
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
- L’assemblea generale dei soci;
- Il presidente;
- Il consiglio direttivo
Art. 8 – Funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati , anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o in mancanza di questi da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e/o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o pubblicazione sul sito, pagina Facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.
Art. 11 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’arti. 21 del codice civile, per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, Facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliare, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 – Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dell’assemblea che potrà variare da tre a cinque membri eletti, compreso il presidente, dell’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazione verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del presidente è determinante;
- Le deliberazione del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione dello stesso utile successiva.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dall’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Art. 15 – Convocazione direttivo
- Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
- a) Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- b) Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui art. 8 comma 2.
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
Art. 17 – Il presidente
- Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 18 – Il vicepresidente
- 1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il segretario
- Il segretario, se nominato, da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 20 – il rendiconto
- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 21 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio
- I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Art. 23 – Clausola compromissoria
- Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all’esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall’assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 24 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe..
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, senza l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 – Norma di rinvio
- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del codice civile.
Scarica il documento in PDF dello statuto.